Informativa TASI.

COMUNICAZIONE-ISTITUZIONALE

TASI – Tributo per i servizi indivisibili. Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di fabbricati rurali strumentali, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Soggetti Passivi

Sono soggetti al pagamento della TASI:

  • coloro che possiedono immobili come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
  • nel caso di fabbricato occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 70% del tributo è versato dal titolare del diritto reale.

Valore dei fabbricati

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio 2014, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’art. 13 comma 3 del D.L. 6/12/2011 n.201 ( istituzione IMU).

Per le aree fabbricabili la base imponibile è espressa dal valore in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Relativamente alle seguenti unità immobiliari, adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate e relative pertinenze, se non classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti alla disciplina dell’IMU:

Il Comune di Sala Consilina ha deliberato le seguenti aliquote TASI per l’anno 2015:

Aliquota 2,5 per mille relativamente a :

  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa;
  • unita’ immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • la casa coniugale e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l’abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Aliquota 1,6 per mille relativamente a:

Tutti gli  altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

 Aliquota 1 per mille relativamente a:

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26/2/1994, n. 133.

Versamenti.

La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2015, è pari 50% del tributo dovuto per l’intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2015, è a saldo del tributo dovuto per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2015.

Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Il codice del Comune di sala Consilina è: H683

I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

  • 3958TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
  • 3959TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3961TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
  • 3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per aree edificabili

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo da versare è uguale od inferiore a 2 euro. Se l’importo da versare supera i 2 euro il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare dovuto.

Il versamento può essere eseguito  presso tutti gli sportelli degli Istituti bancari e  presso gli Uffici postali.

Ravvedimento Operoso

Chi non versa la TASI, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento del tributo omesso o tardivamente versato, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013.

Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziate attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente alla TASI dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.

TASI – Normativa di riferimento

Legge 147 del 27 dicembre 2013 – Art. 1, comma 639 e seguenti;

Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI – Delibera di Consiglio 34/2014 del 21 luglio 2014;

Dove rivolgersi
Ufficio Tributi
D.ssa Emilia Cardinale
0975/525272

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