Premessa

Cosi come delineato dalla legge fondamentale di Protezione Civile ( l. 24 febbraio 1992, n°225 – Istituzione del Servizio nazionale della protezione Civile ), il Sindaco, assume, ai sensi dell’ art 15, comma 3,  la carica di "Autorità comunale di protezione civile".

 In virtù di ciò egli è chiamato ad affrontare con immediatezza l’ impatto di un qualsiasi evento calamitoso ed a soddisfare le esigenze di primo intervento creando le premesse per l’ adozione delle azioni meglio rispondenti al soddisfacimento dell’ emergenza. La citata Legge 24 febbraio 1992 n. 225, estende le competenze del Sindaco sino a fargli assumere la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso che, nella sequenza operativa di un evento calamitoso, costituiscono, a monte, la barriera capace di contenere i fattori di rischio e i danni causati da eventi naturali o provocati dall’ uomo.

Con l’attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59, vengono inoltre  precisati i compiti affidati ai comuni e vengono individuati nelle seguenti funzioni, stabilite in capo All’ art. 108 del D.Lgs 31 marzo 1998 n 112, " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, compiti  relativi :

  1. all’ attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite nei programmi e piani regionali;
  2. all’ adozione di tutti i provedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’ emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  3. alla predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche in forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
  4. all’ attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’ emergenza;
  5. alla vigilanza sull’ attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
  6. all’ utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Inoltre in base all’ art. 38 c.2 della Legge 8 giugno 1990, n 142, "Ordinamento delle Autonomie Locali" il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; competenza confermata dall’ art. 2 dell’ art 54 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267, " Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali".

Infine, l’ art. 12 delle legge 3 agosto 1999, n 265, " Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n 142", non abrogato dalla successiva normativa, ha sancito definitivamente il dovere del Sindaco di informare tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

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