CAPITOLO V – IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Destinatario ed uso della fornitura

La fornitura è effettuata al soggetto intestatario dell’utenza che occupa l’immobile entro il quale l’acqua deve essere utilizzata.
L’acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto, né essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi.
All’atto della stipula del contratto l’utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione, se necessari, nonché l’eventuale recapito quando diverso dall’ubicazione della fornitura.
Tutti i contratti di fornitura devono essere stipulati, prima dell’erogazione dell’acqua, tra il Comune ed il richiedente e sottoscritti davanti al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Acquedotto. Nel caso in cui, l’utente, per validi e comprovati motivi, non potesse recarsi presso l’ufficio, potrà sottoscrivere il contratto presso il proprio domicilio e restituirlo accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Art. 18 – Cessione del contratto

L’utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
Il Comune ha facoltà di cedere il contratto ad altra impresa che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell’acqua potabile.

Art. 19 – Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio

Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto.
L’utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l’erogazione del servizio, nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.
Dopo la richiesta dell’utente, il Comune cesserà l’erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall’utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l’impossibilità di accedere ai contatori.
L’utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest’ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell’utenza.
L’utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell’acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all’uso degli impianti.
Resta salvo, in tal caso, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.
E’ previsto il subentro automatico, su richiesta del subentrante, in un contratto di somministrazione di acqua potabile solo nei seguenti casi:
a) contratto intestato a persona deceduta quando l’erede, prima e dopo il suo decesso, abita stabilmente presso l’utenza intestata al titolare;
b) cambio di ragione sociale di una società.

Art. 20 – Anticipo contrattuale

All’atto della stipula del contratto di fornitura il Comune richiede all’utente, a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un anticipo contrattuale infruttifero.
L’ammontare dell’anticipo è stabilito dal Comune con provvedimento di carattere generale, a seconda dei vari tipi di contratto.
Il Comune, in caso di insolvenza dell’utente, compenserà con tali anticipi i propri crediti, salve le altre azioni per l’integrale recupero dei crediti stessi.
L’importo dell’anticipo verrà restituito o conguagliato con eventuali residui di fatturazione a seguito della cessazione del contratto di fornitura.
Per particolari tipologie contrattuali il Comune ha facoltà di richiedere, in luogo dell’anticipo di cui sopra, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Art. 21 – Oneri fiscali e vari

Sono a carico dell’utente gli oneri di qualsiasi natura inerenti al contratto ed alla fornitura.

Art. 22 – Responsabilità per le caratteristiche della fornitura

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell’erogazione dell’acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze del servizio, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti, né per l’aria veicolata nei contatori dall’acqua o per scioperi ecc..
In tali casi l’utente non avrà il diritto di pretendere somme alcune, né per abbuoni, né per risarcimento danni e rimborsi spese, né – in genere – per indennizzi di ogni e qualsiasi natura.
Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell’utente.
Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l’utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell’acqua e dalla carenza di manutenzione o da difetti e deficienze costruttive di impianti privati.

Art. 23 – Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale, con decorrenza dal momento in cui l’utente ha la disponibilità della fornitura, quale risulta dalla documentazione comunale.
Il contratto è prorogato tacitamente di anno in anno, e per la durata di un anno, se non interviene disdetta da una delle parti, che ha efficacia 30 giorni dalla formulazione della stessa.

Art. 24 – Addebito dei consumi

Ogni consumo dell’acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell’utente.
Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall’utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, comporterà la liquidazione a carico dell’utente dei relativi consumi, secondo le tariffe e le imposte relative all’utilizzazione effettiva, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.
Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotti.

Art. 25 – Lettura degli strumenti di misura

La lettura degli strumenti di misura e la fatturazione dei consumi verranno effettuate con periodicità annuale, che potrà essere modificata nel corso di contratto.
Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari.
L’utente ha l’obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune o al personale dal Comune stesso incaricato l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento.
E’ prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte dell’utente da effettuarsi su apposita modulistica lasciata od inviata al domicilio dell’utente.
Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure addebitando all’utente il solo importo della quota fissa.
Qualora l’impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all’utente, il Comune potrà interrompere l’erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni di acconto tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi ricavati da dati storici.

Art. 26 – Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento dell’eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere al Comune di disporre le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
L’utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.
Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il Comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall’utente e provvede a propria cura e spese a sostituire o a ritarare i complessi stessi.
Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.
In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.
Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all’utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune valutazioni tecniche.

Art. 27 – Tariffe

La determinazione e la revisione delle tariffe dell’acqua potabile nonché dei vari diritti sono di competenza della Giunta Comunale.
Sarà, inoltre, compito della Giunta Comunale individuare tariffe agevolate per Enti, Associazioni culturali e assistenziali, e situazioni di particolare e documentato disagio.
La fatturazione avverrà alle tariffe, condizioni e con le decorrenze stabilite dalla Giunta Comunale e da altre eventuali normative in vigore.

Art. 28 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione è quadrimestrale; il Comune può variarne la periodicità. Per facilitare il pagamento, l’Ente potrà fissare una opzionale rateizzazione degli importi.
Il Comune può includere nella stessa bolletta il corrispettivo dovuto per canoni di fognatura e depurazione calcolati sulla quantità di acqua potabile fatturata.
Le fatture devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.
Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento, dandone preventiva e tempestiva informazione all’utente.
Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi di ritardato pagamento (nella misura del tasso ufficiale di sconto + 3 punti), nonché le maggiori spese di esazione.
Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura e di risolvere unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.
In ogni caso il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito.
Il pagamento non può essere unilateralmente differito o ridotto in caso di contestazione.

Art. 29 – Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

Il Comune si riserva il diritto di sospendere o ridurre la somministrazione dell’acqua potabile:
a) quando specificatamente previsto da un contratto di tipo temporaneo (interrompibile),
b) quando l’impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l’utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo,
c) in presenza di una accertata ed evidente manomissione del misuratore o dei sigilli ad esso apposti,
d) quando venga impedito l’accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni,
e) in caso di accertata inerzia dell’utente nell’effettuare riparazioni atte ad evitare sprechi di acqua (ove tecnicamente possibile il Comune si riserva la possibilità di effettuare , previo avviso all’Utente, le riparazioni necessarie e di addebitarne il costo allo stesso),
f) quando non venga regolarmente pagata la fattura per consumi idrici o per lavori effettuati in sostituzione dell’utente inerte,
g) qualora venga accertato che la fornitura sia riferita ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità,
h) nel caso di mendaci dichiarazioni rese per ottenere la concessione di acqua potabile,
i) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di quanto previsto da norme di legge.
Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all’utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.
In ogni caso l’utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione.
Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’Articolo 1456 del C.C. in caso di inadempienza agli Artt. 5, 6, 7, 13, 15, 22, 25 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l’utente deve versare subito l’intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.
In caso di violazione degli Articoli 6 e 25 o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l’esecuzione di tutti i contratti in corso con l’utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.

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